Policy Whistleblowing

Gentile utente,
in data 30.03.2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Il citato Decreto ha l’obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni effettuate nel contesto lavorativo; la normativa, tra l’altro, confermando l’applicazione ai soggetti del settore pubblico, ha esteso l’ambito di applicazione a nuove categorie di soggetti del settore privato, tra i quali sono espressamente richiamati i Fornitori di servizi di crowdfunding di cui al Regolamento (UE) 202/1503, in base a quanto previsto dall’art. 2, lettera q) n. 2 (soggetti del settore privato) che rimanda alla Parte I lettera B numero xxi, ad esso allegata, a prescindere dal numero di lavoratori subordinati impiegati nell’ultimo anno.
In questo quadro normativo, StarsUp SRL, ha deliberato di adottare la presente Policy quale strumento ulteriore di contrasto alle violazioni summenzionate e invita tutti gli utenti, i dipendenti, i fornitori e chiunque abbia un rapporto con la società a prenderne attenta visione.

AMBITO DI APPLICAZIONE: LE VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE E I CASI DI ESCLUSIONE

Le Violazioni oggetto di segnalazione, possono indicarsi in comportamenti, atti od omissioni descritti dai numeri 3,4, 5 e 6 dell’art.2, comma 1, lettera a) del Decreto che consistono in illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali e relativi ai settori:
– dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
– tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
– protezione dei consumatori;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
– atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché’ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell’art. 2 del Decreto, al comma 1, lettera a).

In ogni caso, oggetto di Segnalazione possono essere anche atti illeciti, violazioni di pubblico interesse e violazione del diritto dell’Unione Europea.

Le disposizioni della presente Policy non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali.

CANALI DI SEGNALAZIONE DI UNA VIOLAZIONE

La Violazione può essere segnalata mediante il ricorso ai seguenti canali:
i) Canale di Segnalazione interna
ii) Canale di Segnalazione esterna istituto presso l’ANAC
iii) Divulgazione Pubblica

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nel caso in cui un soggetto appartenente al Personale, in buona fede, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata una Violazione (es: dipendente ufficio contabilità riscontra un grave problema nel bilancio), è invitato ad attenersi alla presente procedura ove intenda procedere alla Segnalazione.

La Segnalazione può limitarsi a descrivere una Violazione, non essendo obbligatoriamente prevista l’indicazione del suo o dei suoi autori. Questa, in ogni caso, deve basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti, supportati da prove e documenti.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di segnalazione potrà non essere utilmente attivata, anche se la Segnalazione sarà inviata/recapitata tramite le modalità previste dalla presente Whistleblowing Policy, nelle seguenti circostanze:
– Segnalazione non circostanziata, che non consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un’istruttoria (ad es. illecito commesso, periodo di riferimento, le cause e le finalità dell’illecito, persone/unità coinvolte etc.)
– Segnalazione fondata su meri sospetti o voci;
– Segnalazione evidentemente priva di fondamento o fatta al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e Persona/e Segnalata/e.
– Segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del Segnalante o della Persona coinvolta (salvo che abbiano un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il Segnalante:
– è tenuto a dichiarare, in sede di Segnalazione, se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione medesima;
– deve allegare documentazione a supporto della Segnalazione o motivare le ragioni per cui non ha potuto allegare documentazione a sostegno della Segnalazione, eventualmente indicando dove ritiene che detta documentazione sia altrimenti reperibile.

Nel caso in cui un soggetto appartenente al Personale abbia dei dubbi in merito alla classificazione di una condotta quale Violazione, può chiedere supporto in via riservata al Responsabile delle Segnalazioni.

Le Segnalazioni interne, nel rispetto delle segregazioni delle informazioni e riservatezza, sono effettuate in:
– in forma scritta, via lettera in busta chiusa da inserire nell’apposto box a ciò dedicato collocato presso la sede della Società che Responsabile delle Segnalazioni monitora in autonomia con cadenza settimanale.
La busta chiusa deve presentare, ben evidenziata, la dicitura “CONFIDENZIALE”; all’interno della busta contenente la Segnalazione deve essere inserita un’altra busta contenente, in caso di Segnalazione nominativa, i dati identificativi del Segnalante.
– in forma orale, anche tramite messaggio vocale inviato al numero di cellulare dedicato alle Segnalazioni, al numero +39 347 6438058.
– in forma orale ed in presenza, su richiesta espressa del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato dal Responsabile senza ritardo.
– tramite form on line, pubblicato sul sito.

La segnalazione tramite il canale di segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello competente è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile della Segnalazione, rispettando le esigenze di riservatezza. Questo significa che ogni indizio che lasci supporre l’errata individuazione da parte del Segnalante del Responsabile della Segnalazione deve imporre al destinatario di adottare misure idonee a garantire la riservatezza e confidenzialità delle informazioni ed il tempestivo coinvolgimento del Responsabile della Segnalazione. Così, ad esempio, la persona o ufficio erroneamente destinatario di una busta sigillata con suscritto “Confidenziale”, non potrà aprire la busta e, in caso di errore, assolutamente non potrà aprire l’eventuale seconda busta in essa contenuta.
In ogni caso, egli dovrà richiudere con idonee misure di sicurezza la busta e senza alcun ritardo rivolgersi al Responsabile della Segnalazione affinché adotti le opportune verifiche e cautele. Il Responsabile della Segnalazione, verificata la propria competenza, adotterà le misure previste dalla presente procedura.

Segnalazione in forma orale tramite linea telefonica e segnalazione in presenza

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale.
In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

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