Faq

É una raccolta fondi (“funding”) di tipo collettivo, realizzata on-line, in cui molte persone (“crowd” – folla) effettuano contribuzioni in denaro, anche di modesta entità, al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa che ritengono interessante sostenere, talvolta anche prescindendo da un ritorno economico.

É un modello di crowdfunding finalizzato all’investimento da parte di singoli investitori nel capitale sociale (“equity”) di una società, condividendo in tal modo il “rischio d’impresa” con il socio o i soci già esistenti. Tramite l’investimento si acquisisce un vero e proprio titolo di partecipazione nella società ed i relativi diritti patrimoniali e amministrativi che ne derivano, ivi compresi eventuali distribuzioni di dividendi futuri o di capital gain.

L’offerta è riservata alle piccole e medie imprese (incluse quindi le start-up e le PMI innovative) e agli organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) e società di capitali (così come definite rispettivamente dall’articolo 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto MEF 30 gennaio 2014) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

Per presentare un’offerta, avendone i requisiti come offerente, è necessario predisporre la documentazione necessaria ed effettuare l’aumento di capitale. Per maggiori informazioni può consultare la sezione Raccogliere capitale, la sezione Informazioni per le Aziende e/o contattare il team di StarsUp all’indirizzo progetti@starsup.it

I tempi possono variare da poche settimane a qualche mese e dipendono da molte variabili, in particolare dal grado di preparazione delle attività propedeutiche e della documentazione.
Va considerato infatti che è necessario deliberare un aumento di capitale, predisporre un business plan, aprire un c/c dedicato alla raccolta, effettuare eventuali adeguamenti dello statuto sociale, predisporre un video, pianificare una strategia di comunicazione della campagna, ecc..

La nozione di start-up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dagli articoli 25-32 del “Decreto crescita-bis” (vai alla sezione “Normativa” per maggiori dettagli).
Per start-up innovativa si intende una particolare tipologia di impresa da poco operativa, costituita in forma di società di capitali, impegnata in settori innovativi e tecnologici o di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, del citato decreto.
Per queste tipologie di società è prevista una disciplina di favore sotto forma di agevolazioni e semplificazioni.
Per saperne di più sulle start-up innovative »

La PMI innovativa è definita dal decreto Legge 24 gennaio 2015, n.3 (noto come “Investment Compact”, convertito con Legge del 24 marzo 2015, n.33). Si tratta di una particolare tipologia di impresa, costituita in forma di società di capitali e con determinate caratteristiche dimensionali (PMI), in possesso dei requisiti di cui l’articolo 4, comma 1, del citato decreto. Per queste tipologie di società è prevista una disciplina di favore sotto forma di agevolazioni e semplificazioni.
Per saperne di più sulle PMI innovative  link alla guida»

Si tratta di piattaforme, vigilate dalla Consob, che permettono la raccolta del capitale di rischio da parte delle PMI. Attraverso le piattaforme è possibile, da parte delle aziende, proporre le proprie offerte e, da parte degli investitori, effettuare l’investimento in capitale di rischio.
I portali, i cui gestori, per garantirne l’affidabilità e la qualità del servizio reso, sono in possesso di determinati requisiti ed iscritti in un apposito registro gestito dalla Consob, mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie alle operazioni di equity crowdfunding.

Si. StarsUp s.r.l. è stata iscritta, 1° in Italia, al registro istituito dalla Consob per i gestori di portali on line per la raccolta di capitale di rischio da parte di PMI, con la delibera di iscrizione n. 18681 del 18/10/2013.

Per aderire ad una offerta, sinteticamente, è innanzitutto necessario iscriversi al portale, compilare le voci presenti nel proprio profilo, consultare la documentazione e le informazioni disponibili, rispondere ad un questionario on-line (da cui risulti di aver preso visione di tutte le informazioni e per valutare la comprensione, da parte dell’investitore, delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento), compilare l’ordine di sottoscrizione ed effettuare il bonifico.
Sintesi descrittiva della procedura di adesione ad una offerta

Innanzitutto e necessario prendere consapevolezza che:

  • è opportuno che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie;
  • l’investimento in capitale di rischio di aziende, soprattutto se innovative, è altamente rischioso (vedi successiva domanda “Quali sono i rischi legati all’investimento?”);
  • si sia in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che si intende effettuare.

Inoltre è necessario prendere visione:

  • dei contenuti della pagina “Informazioni per gli investitori” raggiungibile dalla homepage del sito www.starsup.it;
    del documento contenuto nella sezione di investor education del sito internet della Consob.
    Consulta il documento
    Scarica il documento in versione .pdf  link: quity_crowdfunding_v3.pdf
    Scarica il documento in versione .ppsx link: equity_crowdfunding_v3.ppsx
  • dei contenuti del questionario che va compilato on-line prima di poter accedere alla procedura di sottoscrizione.

Inoltre bisogna verificare che:

  • la società emittente offerente sia chiaramente identificabile e, qualora si qualifichi come start-up o PMI innovativa, sia effettivamente iscritta nel registro delle imprese alla sezione “start-up innovative” o “PMI innovative”;
  • i recapiti forniti (telefono e sede), nonchè il sito web dell’offerente, siano effettivi e validi;
  • il gestore del portale StarsUp risulti regolarmente iscritto al registro istituito presso Consob per lo svolgimento delle offerte di strumenti finanziari emessi da PMI aziende innovative (accedi al registro)

Si. Una volta aderito ad una offerta gli investitori hanno diritto a cambiare idea, a condizione che ciò avvenga entro i termini stabiliti, e cioè:

  • entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno 2013, senza alcuna spesa, tramite una comunicazione rivolta al gestore all’indirizzo email recesso@starsup.it (solo per non professionali);
  • entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno 2013, è possibile revocare l’adesione all’offerta senza alcuna spesa quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento tramite una comunicazione rivolta al gestore all’indirizzo email revoca@starsup.it.

Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta, i fondi versati relativi alla provvista tornano nella piena disponibilità degli investitori.

Si precisa che il conto corrente c/c indisponibile intestato all’emittente sul quale viene costituita la provvista di un’offerta pubblicata sul presente portale è infruttifero e che, pertanto, non potrà essere reclamata alcuna forma di interessi dagli investitori che, per qualsivoglia motivo, rientrano in possesso delle somme versate dopo aver generato un ordine di adesione.

L’investimento in start-up e PMI innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali.
In particolare i principali rischi sono rappresentati da:

  • Rischio di perdita del capitale. La sottoscrizione di capitale di start-up e PMI innovative è uno degli investimenti tra i più rischiosi perché diventando soci dell’azienda si partecipa per intero al rischio economico dell’ iniziativa imprenditoriale, ed il fatto che si tratti di società operanti in settori innovativi, neo costituite nel caso di start-up, rende ancora maggiore il rischio;
  • Rischio di illiquidità. Gli strumenti finanziari emessi dalle start-up e PMI innovative non sono trattati in mercati organizzati (ad esempio la Borsa Italiana o sistemi multilaterali di negoziazione) e pertanto può risultare molto difficoltoso venderli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi il loro effettivo valore;
  • Mancanza iniziale di dividendi (nel caso di start-up innovative). Per una start-up innovativa è proibito distribuire utili almeno per il periodo in cui si mantiene lo status di start up innovativa (massimo 5 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese).

Per saperne di più sui rischi dell’investimento in start-up e PMI innovative consulta la sezione informazioni per gli investitori, oppure consulta il sito della Consob

No. Per aderire alle offerte pubblicate sul portale StarsUp è sufficiente essersi registrati come investitore sul portale, aver fornito correttamente, durante il processo di sottoscrizione e di investimento sul portale, le informazioni richieste ed aver successivamente effettuato il bonifico sul c/c intestato alla società offerente

Come ogni socio di una società di capitali si acquisisce un vero e proprio titolo di partecipazione nella società ed i relativi diritti patrimoniali e amministrativi che ne derivano.
Pertanto il socio, nei limiti che ne derivano dalle leggi, dallo statuto e dall’organizzazione vigente della società, può partecipare alla vita della società. Ad esempio può leggere attentamente la documentazione che normalmente la società mette a disposizione dei soci (si evidenzia che il portale StarsUp, una volta conclusa l’offerta, non è obbligato a pubblicare questa documentazione e pertanto il socio deve seguire con molta attenzione il sito internet della società di cui ha sottoscritto gli strumenti finanziari considerato che la società, finché è in possesso dei requisiti di start-up innovativa, deve aggiornare le informazioni elencate dal “Decreto crescita bis” almeno ogni sei mesi).
Si deve inoltre prestare attenzione

  • al cambio di controllo. Lo statuto della start up innovativa (che ogni socio deve conoscere), finché rimane tale e comunque nei successivi tre anni dall’offerta effettuata tramite il portale di equity crowdfunding, deve riconoscere agli investitori, nel caso di cambio di controllo societario, il diritto di recesso o di co-vendita (c.d. tag along), indicandone modalità e condizioni;
  • al fatto che la società potrebbe effettuare ulteriori aumenti di capitale (anche attraverso portali di crowdfunding). Se non si esercita il “diritto di opzione” (cioè il diritto dei soci già esistenti di sottoscrivere le nuove azioni o quote emesse dalla società) esiste il rischio che il proprio investimento subisca un effetto di “diluizione” (perché sono entrati nuovi soci a seguito dell’aumento di capitale), e la propria partecipazione nella società “pesare” (percentualmente) un po’ meno, in termini di voti, dividendi attesi e valore.

L’offerta si perfeziona solo se viene sottoscritto l’intero ammontare richiesto (almeno per un ammontare pari all’obiettivo “minimo”).

Inoltre ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative o da “investitori a supporto delle PMI ” (cfr Regolamento Consob, art.24, comma 21).

In caso di mancato perfezionamento dell’offerta, così come nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi già versati relativi alla provvista tornano nella piena disponibilità degli investitori.

Si precisa che il conto corrente c/c indisponibile intestato all’emittente sul quale viene costituita la provvista di un’offerta pubblicata sul presente portale è infruttifero e che, pertanto, non potrà essere reclamata alcuna forma di interessi dagli investitori che, per qualsivoglia motivo, rientrano in possesso delle somme versate dopo aver generato un ordine di adesione

No, non sono previsti costi a carico degli investitori da parte di StarsUp.

A StarsUp sarà riconosciuta, da parte dell’emittente, una commissione, (in % sul capitale raccolto e variabile a seconda dell’offerta) in caso di esito positivo della raccolta. Il valore di tale commissione sarà corrisposto al momento in cui si darà corso all’aumento di capitale dell’emittente.

Le spese a carico degli investitori per la trasmissione degli ordini a banche ed imprese di investimento, se presenti, sono indicati nella scheda informativa relativa a ciascuna offerta.

La delibera di aumento di capitale prevede, oltre ad un eventuale ammontare minimo per il perfezionamento dell’aumento di capitale, anche un ammontare massimo capitale da raccogliere. Pertanto l’offerente potrà, rispetto all’ammontare minimo, raccogliere investimenti in overfunding fimo all’ammontare massimo previsto, oltre al quale, in caso di investimenti effettuati, i capitali verranno restituiti agli investitori.

I benefici fiscali sono riservati a chi investe in start-up e PMI innovative. Per maggiori informazioni si può visitare l’apposita sezione del portale Starsup.
Agevolazioni fiscali

Non esiste una cifra minima prestabilita, ma viene decisa da ciascun offerente di volta in volta e quindi per ogni offerta può essere differente.
Di solito si utilizzano importi minimi pari a € 250 o € 500 o € 1.000.
Nella pagina di presentazione di ogni campagna è sempre evidenziato l’importo minimo di investimento di quella specifica campagna.

Certamente, non c’è limite al numero di investimenti che un unico investitore può effettuare nella medesima offerta. Il valore della partecipazione sarà calcolato sommando l’ammontare dei singoli investimenti.

L’unico limite è rappresentato dal fatto che non si può investire più dell’obiettivo massimo di raccolta (o meglio, per gli investitori “non obbligatori”, più del 95% di tale ammontare).

Gentile utente,

Dall'11 novembre 2023, possono operare in Italia esclusivamente i gestori di portali di crowdfunding che hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento (EU)2020/1503 del 7 ottobre 2020 e sono iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 14 del medesimo Regolamento, tenuto dall'ESMA.

Abbiamo già avviato la procedura di iscrizione nel nuovo registro, ma sino al suo completamento non sarà possibile avviare nuove campagne.

Nel frattempo, ti confermiamo che quanto sopra non incide in nessun modo sulle campagne già concluse e sui rapporti tra i proponenti e investitori, che rimangono regolati dai contratti stipulati.

Il nostro team è come sempre a tua disposizione per ogni chiarimento o informazione risultasse utile.